Piemonte, sez. II, 29 novembre 2010, n. 4239: l’uso civico di pascolo è riconosciuto a tutti i cittadini residenti nel comune da almeno 5 anni
– In tema di regolamento comunale disciplinante le modalità di utilizzazione degli “usi civici di pascolo”, la previsione che l’esercizio dell’uso civico sia un diritto riconosciuto a tutti i cittadini residenti nel comune da almeno cinque anni è legittima, essendo diretta a ribadire un principio di fondo della legge 1766/27, ossia che lo sfruttamento delle terre civiche è dedicato a tutti i cittadini del comune o della frazione; né è illegittimo il conferimento della titolarità dell’uso solo ai cittadini residenti da almeno cinque anni nel territorio comunale, trattandosi di un criterio non ragionevole di delimitazione degli aventi diritto caratterizzato dal collegamento stabile con la comunità locale; solo il regime ordinario consente, però tale delimitazione, laddove, al contrario, i terreni di uso civico siano stati destinati all’uso alternativo della concessione onerosa, la naturale predisposizione di quei terreni a soddisfare solo i bisogni della collettività radicata nel territorio cede il posto alla necessaria sottoposizione alle regole comunitarie della libertà di circolazione e della pari concorrenza tra gli operatori economici interessati, regole che impongono una procedura di evidenza pubblica per l’aggiudicazione aperta a tutti i possibili operatori, senza limitazioni di sorta; è, pertanto, illegittima la previsione del regolamento comunale che impone il requisito della stabile residenza ai fini dell’ottenimento dell’aggiudicazione del pascolo.