Il rimedio sostitutivo contemplato dall’art. 21-bis l. 6 dicembre 1971 n. 1034, non ha per presupposto il carattere assolutamente omissivo del comportamento ascrivibile all’amministrazione tenuta a provvedere, ma il superamento dei confini temporali entro i quali l’azione amministrativa, se vuole risultare conforme ad inderogabili esigenze di celerità ed efficienza, è destinata a svolgersi: si ché il compimento di qualsivoglia attività istruttoria, quando non sia sfociata nell’adozione del provvedimento conclusivo dell’iter procedimentale, non osta alla configurazione, giuridicamente intesa, del silentium.