Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 30 agosto 2011, n. 432, mutamento di destinazione d’uso, condizioni

Il vincolo di uso civico costituisce un diritto reale di natura civica, volto ad assicurare una utilità alla collettività ed ai suoi componenti e comunque il conseguimento di un beneficio per la collettività tutta. Gli utenti naturali vantano nei confronti di tali beni un diritto collettivo di natura reale che si esercita in forma duale con il Comune, ente esponenziale dei diritti della collettività, che li amministra, normalmente, sotto la vigilanza indefettibile (secondo la legislazione vigente) della regione, fermo restando il diritto dominicale e di uso in capo ai naturali utenti. L’eventuale mutamento della destinazione d’uso, debitamente autorizzato nelle forme di legge, deve in ogni caso assicurare la persistenza di un beneficio per la collettività, non facendo venire meno la demanialità dell’area.

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