– Le questioni circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso civico, nonché quelle relative alla qualità demaniale del suolo, postulano la giurisdizione dei Commissari agli usi civici, prevista dall’art. 29 della legge 1766/1927, quando attengono a controversie aventi ad oggetto detto accertamento fra i soggetti titolari delle rispettive posizioni soggettive.
– In base al disposto dell’art.32 della legge n. 1766/1927 sul riordinamento degli usi civici, sono decisioni definitive dei Commissari regionali, suscettibili di reclamo alla Corte d’appello entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione (termine oggi abrogato, a seguito dell’entrata in vigore della lett. b del comma 41 dell’art. 34 del D.Lgs. N. 150/2011) quelle che, ancorché non esauriscano l’intero giudizio, risolvono questioni concernenti l’esistenza, la natura, l’estensione dei diritti di uso civico. Pertanto, ha carattere definitivo, ed è impugnabile nel termine perentorio anzidetto, la decisione del Commissario che accerta la natura demaniale civica del terreno oggetto dell’istanza di affrancazione.