La giurisdizione speciale dei Commissari per la liquidazione degli usi civici riguarda, ai sensi dell’art. 29 della L. 16 giugno 1927, n. 1766, le sole controversie circa l’esistenza, la natura e l’estensione dei diritti di uso civico, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo, per cui tale giurisdizione non può ritenersi sussistente allorché non si chieda, come nel caso di specie, di accertare la qualitas soli e di risolvere la questione della demanialità in via principale.