Ove un privato agisca nei confronti dell’Amministrazione al fine di sentir accertare l’avvenuto acquisto della proprietà di un fondo ed il convenuto eccepisca l’inclusione del bene nel demanio soggetto ad uso civico, la relativa controversia, esigendo la soluzione in via principale e non meramente incidentale della questione della demanialità del bene medesimo, spetta alla cognizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell’art. 29 della legge 1766 del 1927, in quanto attinente all’accertamento della titolarità di diritti reali e delle rispettive posizioni soggettive, rientrando poi la disamina dei fatti e delle prove, anche in ordine alla natura demaniale civica del terreno, nella competenza istituzionale del Commissario.