Cons.Stato, sez. V, 25 agosto 2008 n.4074, Regione Lazio: liquidazione usi civici non c’è giurisdizione del G.A.
– E’ inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo allorché si controverte in materia di liquidazione di usi civici, che è ex lege attribuita alla giurisdizione del commissario agli usi civici ovvero al giudice ordinario.