L’Aquila, 27 marzo 2007, Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, inefficacia degli atti che impediscono o limitano l’esercizio del diritto di uso civico
– Il divieto assoluto (ossia non condizionato ad atti di autorizzazione e a tempo indeterminato) di esercitare anche una sola facoltà tra quelle che compongono l’uso civico equivale a limitare in modo rilevante il diritto di uso civico stesso.
– Gli atti o i comportamenti che impediscono o limitano in modo apprezzabile un diritto di uso civico integrano contestazione e lesione del medesimo; pertanto tali atti, nonché i divieti in essi contenuti, sono inefficaci.