Tar Lazio, sez. I-ter, sentenza 18 novembre 2013, n.9846, terreni civici in aree naturali protette, l.r.lazio n.11/2005

 

Beni Ambientali. E’ vietata la privatizzazione dei terreni ad uso civico ricadenti in aree naturali protette

Ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 11 del 18/2/05 la Regione Lazio ha vietato la privatizzazione dei terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli, a tutela dei parchi e delle aree protette.  Inoltre, secondo la giurisprudenza formatasi in materia, il provvedimento di legittimazione pur in presenza delle condizioni fissate dalla legge, tra cui la esecuzione di “migliorie sostanziali e permanenti”, che in ogni caso debbono consistere in opere preordinate alla coltivazione o comunque allo sfruttamento agricolo o zootecnico del suolo ed alla soddisfazione dell’interesse agrario della collettività, rimane pur sempre un atto a carattere eccezionale, cui è possibile pervenire solo attraverso un adeguato apprezzamento, rimesso al potere discrezionale del Commissario, di tutti gli interessi pubblici eventualmente ostativi alla legittimazione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

Brevi note

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