DECRETO LEGISLATIVO 1° agosto 2003, n.259 – Codice delle comunicazioni elettroniche (e succ. modif. e integr)

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Per la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l’autorizzazione di cui all’articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del presente codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

art.54 bis.codice comu.elettroniche

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