Cass. civ., sez. un., 13 gennaio 1993, n. 360, eccezione di demanialità civica, giurisdizione

Ove in una controversia instaurata dinanzi al giudice ordinario venga dedotta esistenza di usi civici su fondi oggetto della controversia stessa, il detto giudice può disattendere la relativa eccezione – volta alla declaratoria della giurisdizione commissariale, ai sensi dell’art. 29 l. 16 giugno 1927 n. 1766 – solo in quanto essa appaia ictu oculi infondata, ossia si manifesti, senza l’esigenza di particolari indagini e approfondimenti in fatto ed in diritto, come palesemente connotata dagli aspetti della pretestuosità e del perseguimento di scopi decisivi e dilatori.

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