TAR Veneto, 2 marzo 2000, n. 762, strade extraurbane in territorio regoliero, giurisdizione

La deliberazione del consiglio comunale recante la formazione dell’elenco delle strade extraurbane del comune ai sensi dell’art. 2 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, comprensivo delle strade insistenti sul patrimonio regoliero non può essere considerata per sé stante quale atto idoneo a produrre ex novo lesione di situazioni giuridiche soggettive poste in capo ai regolieri, qualora in precedenti provvedimenti amministrativi queste ultime erano già definite strade comunali; è carente di giurisdizione il Tar in ordine alla questione di titolarità del diritto di proprietà delle medesime strade, se il ricorso dovesse intendersi quale rivendicazione della proprietà sulle stesse.

Brevi note

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