Cass., sez. II, 30 ottobre 1996, n. 9519, integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello usi civici

L’art. 4 l. 10 luglio 1930 n. 1078, che prevede a pena di inammissibilità la notifica del reclamo avverso la decisione del commissario degli usi civici e a tutti i controinteressati alla riforma di essa entro il termine perentorio di giorni trenta, ai sensi dell’art. 32, 2° comma, l. 16 giugno 1927 n. 1766, è norma processuale speciale e perciò, in deroga all’art. 331, 1° comma, c.p.c., esclude la possibilità di integrare il contraddittorio dopo la scadenza di detto termine nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi (corte cost. 18 febbraio 1988 n. 189)

Brevi note

Articoli correlati

La  sentenza della Cass.civ. 2° sez. 5 gennaio 2026 n.247 annotata è pubblicata nel sito [...]

Interessante ordinanza sul diritto di livello perpetuo sull’agro marmifero del Comune di Massa e Carrara  [...]

Ben motivata sentenza sull’istituto del livello assimilabile all’enfiteusi. cass-civ-247-2026livello–1 La sentenza è annotata da Francesco [...]

Interessante nota a commento dell’ordinanza Sez. Un. nota Avv. Claudia Federico ordinanza Corte di Cassazione [...]

Interessante ordinanza delle Sez.Un. sul riparto di giurisdizione tra Commissario usi civici e Giudice Amministrativo [...]

Niente più post da mostrare