dell’avv. Claudia Federico.
Con le sentenze del Tribunale di Foggia, Sez. Dist. di Manfredonia, n. 21 del 02.03.2011, e, successivamente, in sede di translatio iudicii, del Tar di Bari, Sez. III, n. 1226 del 01.08.2013, nell’ambito di un procedimento di legittimazione di cui agli artt. 9 e 10 della Legge 1766/1927 portato a conclusione nella Regione Puglia secondo quanto disposto dall’art. 54 della L.R. 14/2004, si è riusciti ad evitare la “svendita” della proprietà collettiva – richiesta dall’occupatore a soli 6 centesimi al mq. – permettendo la legittimazione secondo una determinazione del canone e del conseguente capitale di affrancazione riferita all’attuale valore di mercato dei fondi (17-19 euro al mq.) in modo da poter consentire al Comune gestore, come è nella logica della normativa in materia, di disporre del ricavato secondo la prescritta destinazione vincolata a favore della collettività. Nella prima sentenza si è precisata, infatti, la sussistenza della giurisdizione amministrativa nelle con troversie sui canoni di legittimazione e sul capitale di affrancazione riconoscendo così l’inesistenza di una situazione paritetica tra privato e Comune: la determinazione del canone di legittimazione e, conseguentemente, del corrispettivo di affrancazione, viene effettuata dalla Regione (e con la partecipazione anche del Comune) con provvedimenti autoritativi, espressione del potere discrezionale esercitato dall’Amministrazione nell’ambito della tutela dell’interesse pubblico ad essa affidato. Il pregio di questa sentenza è quello di aver illustrato – in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – gli ambiti delle varie giurisdizioni in materia. La giurisdizione amministrativa involge tutte le questioni inerenti il procedimento di legittimazione con l’unica esclusione di quelle relative alla qualitas soli rientranti nella giurisdizione del Commissario agli usi civici. La giurisdizione ordinaria, invece, sussiste solo in caso di rifiuto di aff rancazione da parte della PA e a tutela del diritto del legittimato che non contesta la avvenuta procedura di legittimazione.Nella seconda sentenza, in sede di translatio conseguente alla decisione appena segnalata, il Tar di Bari, riconoscendo, in linea con questa, la propria giurisdizione sulla questione, nell’accogliere l’eccezione di improcedibilità del ricorso dell’occupatore legittimato formulata dal Comune resistente, conferma la definitività dei provvedimenti amministrativi relativi alla quantificazione del canone e del capitale di affrancazione.