La Corte Costituzionale con la sentenza n. 210/2014, depositata il 18 luglio 2014, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1 della l.r. Sardegna n. 19/2013 “Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di impianti eolici”, “nella parte in cui a) non prevede la tempestiva comunicazione del piano straordinario di accertamento e degli altri atti modificativi dei vincoli di destinazione ai competenti organi statali affinché lo Stato possa far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio con la conservazione dei vincoli esistenti, o l’apposizione di diversi vincoli, e affinché, in ogni caso, effetti giuridici modificativi del regime dei relativi beni non si producono prima, e al di fuori, del piano paesaggistico regionale; b) prevede che i Comuni possono “attuare”processi di transazione giurisdizionale, invece che “proporre” tali processi...”.
Con questa sentenza, la Corte ha confermato la competenza primaria dello Stato a far valere l’interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici intervenendo nella formazione del piano straordinario di accertamento demaniale, riportando in tal modo l’intervento regionale nei suoi limiti statutari.