MASSIMA: Il regime di inalienabilità dei beni appartenenti alla collettività permane fino all’affrancazione del canone realizzabile con la liquidazione diretta ovvero – per le sole provincie ex pontificie – anche con la liquidazione cd. invertita a favore della colletttività che riscatta l’immobile col versamento di un canone (affrancabile) a favore della proprietà.