Con riguardo alla domanda (ancorché di natura non possessoria ma petitoria) di rilascio della porzione di un fondo, che si assume da altri abusivamente occupata, la giurisdizione del giudice ordinario non è esclusa dalla circostanza che sia pendente, davanti al commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, controversia circa l’assoggettamento del fondo stesso ad uso civico, atteso che le attribuzioni del commissario in materia di reclami sul possesso, ai sensi dell’art. 30, l. 16 giugno 1927, n. 1766, sono circoscritte al possesso corrispondente ai diritti già sottoposti al suo giudizio e, quindi, non si estendono a distinti diritti di natura privatistica, ancorché inerenti al medesimo terreno.