La deliberazione del consiglio comunale recante la formazione dell’elenco delle strade extraurbane del comune ai sensi dell’art. 2 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, comprensivo delle strade insistenti sul patrimonio regoliero non può essere considerata per sé stante quale atto idoneo a produrre ex novo lesione di situazioni giuridiche soggettive poste in capo ai regolieri, qualora in precedenti provvedimenti amministrativi queste ultime erano già definite strade comunali; è carente di giurisdizione il Tar in ordine alla questione di titolarità del diritto di proprietà delle medesime strade, se il ricorso dovesse intendersi quale rivendicazione della proprietà sulle stesse.