La regione non può esercitare il controllo di cui all’art. 29 c. 5°, l. 1766/1927 sulla conciliazione giudiziale in materia di usi civici e di proprietà collettive, in quanto esso si sostanzierebbe in un controllo amministrativo su un atto giurisdizionale; tale conciliazione infatti, pur richiedendo sempre una convenzione fra le parti, non può essere assimilata ad un negozio puro e semplice, ma, caratterizzandosi strutturalmente per il necessario intervento del giudice e funzionalmente per l’effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, si concreta in un atto processuale impugnabile secondo le regole procedurali in materia.