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Tar Sicilia, Catania, sez. III, 28 giugno 2012, n. 1623, affitto dei beni d’uso civico, mutamento di destinazione d’uso

– I terreni sottoposti ad uso civico possono essere anche destinati al godimento esclusivo individuale, da realizzarsi mediante atti di concessione amministrativa o contratti d’affitto stipulati dal Comune, in base al rilievo che in tali ipotesi si ha una sicura predeterminazione della durata del rapporto e che, almeno normalmente, ciò non determina alcun riflesso negativo sul carattere originario dei terreni.

– I beni gravati da usi civici continuano a far parte del demanio comunale e come tali rimangono nel potere dispositivo del Comune.

– Il mutamento di destinazione di terre sottoposte ad uso civico, che necessariamente comporta una limitazione della pienezza dei diritti di uso civico spettanti  alla collettività,  deve consistere in un beneficio reale per la generalità degli abitanti e non in un vantaggio indiretto eventualmente derivante dall’utilizzazione del terreno da parte di soggetti privati, costituendo il vincolo di uso civico un diritto reale di natura civica averne lo scopo di assicurare una utilità alla collettività (e presupponendo invece la legittimazione una abusiva esclusività d’uso che recede qualora la detta esclusività d’uso comporti l’interruzione della continuità al godimento del demanio civico).

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