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Cass., sez. II, 30 novembre 2012, n. 21488, Comune Rocca di Mezzo (L’Aquila): legittimazione sostanziale e processuale dei comuni ed enti gestori, commerciabilità dei terreni di cat. A, condizioni

– In tema di usi civici, la qualità dei comuni di enti esponenziali degli interessi delle popolazioni amministrate nell’ambito dei rispettivi territori conferisce ai medesimi enti territoriali, come anche alle amministrazioni separate costituite ai sensi della legge 16 giugno 1926 n. 1766, e del relativo regolamento, proprio al fine di assicurare l’amministrazione e la rappresentanza dei beni di uso civico delle popolazioni frazionarie, la legittimazione sostanziale e processuale a far valere i diritti appartenenti a dette collettività, e quindi a dolersi in giudizio dei vizi procedimentali del provvedimento autorizzativo dell’alienazione.

– In tema di usi civici, ove si tratti di terreni utilizzabili come bosco o come pascolo, e quindi rientranti nella categoria “A” di cui all’art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, risultando tale classificazione dal parere favorevole del commissario (nell’esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti anteriormente al trasferimento operatone con l’art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), espresso in occasione del procedimento amministrativo culminato nell’autorizzazione ministeriale all’alienazione, non sussiste alcun ostacolo alla commerciabilità del bene, consentendo l’appartenenza del terreno alla categoria “A” (terreno non idoneo a cultura, e quindi non suscettibile di ripartizione) che il commissario, con l’accordo del ministero, proceda, anche implicitamente, alla classificazione dello stesso, senza che sia compilato il piano di massima, ai sensi dell’art. 14 della medesima legge n. 1766/1927 e degli artt. 34 e 35 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 332. In difetto di detta classificazione, quantomeno implicita, da parte del commissario, invece, la vendita delle terre di uso civico disposta dal comune dopo il conseguimento dell’autorizzazione ministeriale, é, al pari di questa, nulla, né può essere surrogata da un accertamento giudiziale della categoria del bene al di fuori del procedimento amministrativo ed in funzione sostitutiva di un’attività istruttoria amministrativa non espletata ritualmente prima di disporsi la sdemanializzazione, occorrendo a tal fine, piuttosto, una convalida dell’autorizzazione ad alienare proveniente dal consiglio regionale secondo la rispettiva legislazione di settore della singola regione, purché la convalida risponda ad un interesse pubblico e previo adempimento del requisito dell’assegnazione a categoria.

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